Portale ZTL del Comune di Aosta
Regolamento
ZONE A TRAFFICO LIMITATO E ISOLE PEDONALI NORME DI GESTIONE
Art. 1 Zone a Traffico Limitato
Le Zone a Traffico Limitato sono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite, o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1, punto 54, D. Lgs. 285/92 e s.m.i.).
Nelle Vie e nelle Piazze cittadine individuate come “Zone a Traffico Limitato”, di seguito denominate ZTL, istituite con appositi provvedimenti dell’Amministrazione comunale e delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale conforme al vigente Codice della Strada, sono vietati il transito la fermata e la sosta dei veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dalle presenti disposizioni.
Art. 2 Individuazione delle ZTL
Ai sensi delle presenti Norme le ZTL vengono suddivise in due sottoclassi:
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ZTL di fascia gialla - La ZTL gialla comprendente le seguenti vie:
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Via Martinet (lato nord);
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Via A. Gorret;
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Via Tourneuve;
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Via A. Trèves;
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Via A. Henry;
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Via Vevey (lato nord);
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Via Prés des Fossés;
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Via Mons. Duc;
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Via Cerise;
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Via Ribitel (tratto a nord di via Promis);
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Piazza Narbonne (zona riservata alla circolazione veicolare);
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Via Collège de Saint Bénin;
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Via Trottechien Nord;
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Via Monte Grappa;
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Via Guido Rey lato Est; (a decorrere dall’istituzione)
In tali zone, per tutte le tipologie di autorizzazione di cui al successivo art. 7, è consentito l’ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, e la durata massima della sosta è quella prevista al medesimo art. 7.
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ZTL di fascia rossa – La fascia rossa comprende tutte le zone regolarmente istituite e non menzionate al punto precedente. In tali zone gli orari di ingresso e uscita e la durata della sosta sono articolate ai sensi del successivo art. 7.
Art. 3 Isole Pedonali “IP”
Per Isole Pedonali s’intendono le zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, quelli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i velocipedi nonché i veicoli a questi assimilabili (art. 3 D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni).
In taluni settori delle ZTL o in talune arterie stradali, particolarmente interessate dal transito pedonale e sulla base dell’incidenza del traffico sulla sicurezza della circolazione e sul territorio in genere, possono essere istituite anche temporaneamente, con apposito atto dell’Amministrazione Comunale, le Isole Pedonali, di seguito denominate “IP”, limitatamente ad alcune ore del giorno e/o a periodi annuali di
maggiore afflusso turistico, o in caso di necessità legate alla tutela del patrimonio ambientale, culturale, del territorio o dell’ordine pubblico.
Art. 4 Accesso alla “IP”
Nelle IP è consentito il transito di veicoli in possesso di autorizzazione di tipo “A”, come di seguito disciplinata, salvo particolari circostanze contingibili e urgenti.
Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni
Le autorizzazioni sono rilasciate o rinnovate a coloro che ne abbiano diritto ai sensi delle presenti disposizioni e che ne facciano espressamente richiesta, in modalità on-line, mediante piattaforma raggiungibile dagli appositi link predisposti sulle pagine web del sito comunale e/o del gestore del servizio oppure presso gli sportelli del medesimo gestore.
L’istanza per il rilascio delle autorizzazioni dovrà includere tutte le dichiarazioni e/o i documenti necessari per giustificarne l’ottenimento e dovrà essere presentata dalla persona avente titolo ed è soggetta all’imposta di bollo. In caso d’istanza telematica la documentazione dovrà essere allegata in formato pdf.
La presentazione dell’istanza tramite delegato può avvenire unicamente presso gli sportelli del gestore mediante una dichiarazione redatta in carta semplice, firmata dal/la delegante avente titolo ed accompagnata da copia di un documento d’identità.
Le istanze per tutte le tipologie di autorizzazione devono essere presentate entro un termine non inferiore a tre giorni lavorativi precedenti all’inizio della validità del permesso richiesto, ad eccezione dell’autorizzazione di tipo T, come al riguardo disposto nel successivo art.7.
Art. 6 Contrassegni
Qualora l’autorizzazione preveda l’esposizione di contrassegni, le caratteristiche tecniche degli stessi saranno disciplinate con appositi atti successivi. I contrassegni rilasciati devono essere esposti in modo chiaramente visibile dall’esterno dei veicoli. Sono esentati dall'esposizione del contrassegno, laddove previsto, i titolari di autorizzazione per quei veicoli che non consentano la chiusura a chiave dell'abitacolo o che ne siano sprovvisti, compresi i ciclomotori o motocicli con cella “a prova di crash” o cabinati. In ogni caso il contrassegno deve essere a bordo del veicolo autorizzato per essere prontamente esibito su richiesta agli Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
Art. 7 Tipologie di autorizzazione.
Tabella di sintesi
Tipologia |
Consente |
Destinata a: |
A |
Transito |
Coloro che hanno disponibilità di posto auto privato |
C |
Transito e sosta |
Residenti in ZTL |
D |
Transito e sosta |
Attività commerciali, artigianali, liberi professionisti e associazioni con sede in ZTL |
K |
Transito e sosta |
Cantieri edili |
T |
Transito e sosta |
Temporaneo per i casi non altrimenti normati |
TR |
Transito e sosta |
Soggetti che non possono avvalersi degli stalli di carico-scarico esterni alla ZTL |
TRC |
Transito e sosta |
Clienti attività commerciali |
TRA |
Transito e sosta |
TR con validità annuale |
TRX |
Transito e sosta |
Particolari categorie di utenti (medici, ass. sociali…) |
H |
Transito e sosta |
Ospiti delle strutture ricettive |
Autorizzazione tipo A
Consente il solo transito dei veicoli di proprietari o aventi disponibilità a qualsiasi titolo di un’autorimessa o di un posto auto all’interno delle ZTL. L’autorizzazione consente il transito nelle ZTL gialla e rossa dalle 0.00 alle 24.00 solo sul percorso indicato nell’autorizzazione stessa. L’autorizzazione ha validità fino al permanere dei requisiti richiesti per l’ottenimento e necessita di rinnovo annuale se a pagamento.
L’autorizzazione di tipo A ha un costo di 40 euro per ogni veicolo con validità di 12 mesi e scadenza fissata alla fine del mese di rilascio/rinnovo a prescindere dal giorno di emissione. É previsto uno sconto del 50% per motocicli e ciclomotori. Maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t.
L’autorizzazione di tipo A è gratuita per i residenti in ZTL e per le persone giuridiche (società, studi professionali, associazioni, fondazioni e altri operatori economici) con sede in ZTL aventi disponibilità di autorimessa o parcheggio privato; i veicoli riconducibili a tale autorizzazione devono essere in proprietà, comodato d’uso, leasing, noleggio a lungo termine o altre forme di possesso del richiedente ovvero, esclusivamente nel caso di famiglie anagrafiche residenti in ZTL, di titolare di patente guida presente nello stato di famiglia del richiedente.
Sono altresì assimilati coloro che, residenti in immobili adiacenti alla ZTL, utilizzano un posto auto di pertinenza dell’abitazione ubicato in ZTL. L’autorizzazione è gratuita per i veicoli ad emissione zero.
In caso di posti auto condominiali all’interno delle ZTL, l’amministratore di condominio deve produrre apposita dichiarazione nella quale si attesta l’effettiva disponibilità di spazi condominiali idonei alla sosta di veicoli; qualora non sia costituito formalmente il condominio, la dichiarazione di cui sopra può essere sostituita da analogo documento, firmato da tutti i comproprietari, che attesti l’effettiva disponibilità di spazi idonei alla sosta di veicoli.
Autorizzazione tipo C
Consente il transito e la sosta su area pubblica dei veicoli in proprietà, comodato d’uso, leasing, noleggio a lungo termine o altre forme di possesso di soggetti residenti all’interno delle ZTL; Il transito e la sosta sono consentiti in fascia gialla dalle 00.00 alle 24.00 e in fascia rossa dalle ore 19.30 alle ore 10.30 del giorno successivo.
Le autorizzazioni sono rilasciate in numero pari al numero di titolari di patente di guida presenti nello stato di famiglia. Alle famiglie anagrafiche prive di titolari di patente di guida possono essere rilasciate massimo n. 2 autorizzazioni a veicoli in disponibilità di persone indicate dal richiedente. Il transito deve avvenire sul percorso indicato dall’autorizzazione e la sosta è consentita per un tempo massimo di 30’ solo nelle immediate vicinanze del civico richiesto con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo.
L’autorizzazione ha validità fino al permanere dei requisiti richiesti per l’ottenimento e necessita di rinnovo annuale.
L’autorizzazione di tipo C ha un costo di 50 euro per ogni veicolo con validità di 12 mesi e scadenza fissata alla fine del mese di rilascio/rinnovo a prescindere dal giorno di emissione. L’autorizzazione è gratuita per i veicoli ad emissione zero e scontata del 50% per motocicli e ciclomotori.
Maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t.
Autorizzazione tipo D
Consente il transito e la sosta su area pubblica dei veicoli intestati, in comodato d’uso, in leasing, noleggio a lungo termine o altre forme di possesso, al titolare ai suoi soci e collaboratori familiari di attività commerciali ed artigianali con sede in ZTL. L’autorizzazione di tipo D, per un massimo di 2, può altresì essere rilasciata a liberi professionisti, associazioni, fondazioni e circoli con sede all’interno della ZTL.
Il transito e la sosta sono consentiti in fascia gialla dalle 00.00 alle 24.00 e in fascia rossa dalle ore
19.30 alle ore 10.30 del giorno successivo e dalle 14.30 alle 15.30.
Il transito deve avvenire sul percorso indicato nell’autorizzazione e la sosta è consentita per il tempo del carico-scarico e massimo 30’ solo nelle immediate vicinanze del civico richiesto con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo.
L’autorizzazione ha durata annuale ed è valida fino al permanere dei requisiti richiesti per l’ottenimento.
L’autorizzazione di tipo D ha un costo di 50 euro per ogni veicolo con validità di 12 mesi e scadenza fissata alla fine del mese di rilascio/rinnovo a prescindere dal giorno di emissione. L’autorizzazione è gratuita per i veicoli ad emissione zero e scontata del 50% per motocicli e ciclomotori. Maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t.
Autorizzazione tipo K
Consente il transito e la sosta, esclusivamente a veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (C.d.S. art. 54, lettera d) utilizzati dalle imprese che esercitano attività edili o collegate all’interno di cantieri regolarmente autorizzati. L’autorizzazione ha validità dalle 00.00 alle 24.00 sia in fascia gialla che rossa.
Il transito deve avvenire sul percorso indicato dall’autorizzazione e la sosta è consentita per il tempo del carico-scarico e massimo 60’ non reiterabili nel corso della stessa giornata e solo nelle immediate vicinanze del cantiere con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo. Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore occorrerà presentare presso gli sportelli preposti una richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.
L’autorizzazione può avere una validità massima di 1 anno; ha un costo di 5 euro al giorno o 50 euro al mese a partire dalla data di rilascio o 500 euro all’anno a partire dalla data di rilascio per ogni veicolo. Maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t.
Autorizzazione tipo T
Consente a qualsiasi veicolo il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione, ubicato all’interno delle ZTL, per necessità di carico/scarico, che non rientrino nelle altre fattispecie di autorizzazione, per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni e per la durata massima di 60’, non reiterabile nell’arco della stessa giornata con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo. Qualora invece lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore, occorrerà presentare presso gli uffici comunali preposti, una richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.
Per questa fattispecie di autorizzazione non sussiste il termine di presentazione non inferiore a tre giorni lavorativi precedenti l’inizio della validità del permesso, di cui al precedente art.5, in tale caso l’autorizzazione T è rilasciata automaticamente al momento dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista.
L’autorizzazione T ha validità dalle 00.00 alle 24.00 sia in fascia gialla che rossa. Nel caso di celebrazione di matrimoni e funerali la sosta è consentita per la durata della cerimonia e per un massimo di 3 veicoli. L’autorizzazione T ha un costo di 5 euro a singolo accesso per ogni veicolo con maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t. L’autorizzazione è gratuita per i veicoli ad emissione
zero e scontata del 50% per motocicli e ciclomotori. Al fine di consentire accessi multipli con la medesima istanza, questa ha validità per un massimo di 7 giorni consecutivi.
L’autorizzazione di tipo T è esente da costi qualora la richiesta sia effettuata dal Comune di Aosta o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta nel caso di eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dai richiamati enti.
L’autorizzazione di tipo T può essere altresì concessa a titolo gratuito, con apposita espressa comunicazione di esenzione da parte dell’Amministrazione Comunale, in altri casi ritenuti meritevoli.
Autorizzazione tipo TR
Consente il transito e la sosta su area pubblica dei veicoli in proprietà, in comodato d’uso, in leasing, noleggio a lungo termine o altre forme di possesso, riconducibili ad operatori economici, attività commerciali ed artigianali che non possano avvalersi degli appositi stalli di carico e scarico all’uopo predisposti e non ha validità, all’interno delle ZTL, nella via in cui ha sede l’attività del richiedente (per tale fattispecie va richiesta un’autorizzazione di tipo “D”).
Possono essere autorizzati al transito e alla sosta su area pubblica dalle ore 00.00 alle ore 24,00 e con una durata massima di 30’, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie, in entrambe le sottoclassi gialla e rossa:
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imprese che effettuano servizi pubblici o di pubblica utilità ed imprese che operano a supporto delle medesime con identiche finalità quali quelle operanti nei seguenti settori: fornitura di gas, distribuzione dell'energia elettrica, telecomunicazioni, manutenzione di impianti, di canali irrigui, escluse le ditte di cui alle deroghe art. 8 c. 10;
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imprese che effettuano interventi di riparazione e/o manutenzione che richiedono l’utilizzo di strumenti e/o attrezzature, che per particolari caratteristiche di peso e/o dimensioni, non possono essere trasportati agli/dagli appositi stalli di carico e scarico all’uopo predisposti;
-
istituti di vigilanza privata oltre ai tre veicoli, di cui alle successive disposizioni TRX, punto g);
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soccorso stradale escluse le ditte di cui alle deroghe del successivo art. 8 c. 10;
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trasporto valori e beni qualificati come preziosi anche con mezzi privi di logo dell’azienda, in questo caso è consentito il rilascio del permesso per un solo veicolo;
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istituti di polizia privata ed agenzie investigative legalmente riconosciuti;
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tele-cineoperatori, qualora impegnati in attività professionali che prevedono l’utilizzo di attrezzature ingombranti oppure per la partecipazione a conferenze stampa presso il palazzo municipale;
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ditte di trasloco. Per tale categoria la sosta può avere una durata massima di 120’;
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forniture di alimenti deperibili o di altri prodotti freschi la cui filiera di produzione necessita di consegna quotidiana in orari rientranti nella fascia dalle 0,00 alle 24,00 e fornitura di servizi a favore di strutture ricettive o assimilabili, come definite ai sensi della normativa regionale vigente e ubicate all’interno della ZTL;
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servizi di approvvigionamento di farmaci per le farmacie e di ossigeno medicale a domicilio;
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aziende agricole e artigiane, direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria di settore, che, in occasione di eventi e manifestazioni convenzionate con il Comune di Aosta, devono trasportare merci, provenienti dalla loro filiera produttiva, nelle aree appositamente indicate nelle predette convenzioni.
Possono essere autorizzati al transito e alla sosta, per la durata massima di 60’, dalle ore 19.30 alle ore 10.30 del giorno successivo le seguenti categorie, in entrambe le sottoclassi gialla e rossa:
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consegna della stampa quotidiana;
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trasporto del pane e degli sfarinati da forno utilizzati per il quotidiano rifornimento delle rivendite;
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forniture di alimenti deperibili o di prodotti freschi necessitanti di consegna quotidiana nelle ore mattutine;
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effettuazione di consegne di beni che per le particolari caratteristiche non possono essere trasportati dagli appositi stalli di carico e scarico all’uopo predisposti (ad esempio: pasticceria, carni macellate, frutta e verdura, alimenti freschi e surgelati, piante ornamentali e fiori recisi e similari);
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attività per lo spostamento dei contenitori per i rifiuti solidi urbani dal suolo privato al suolo pubblico e viceversa.
Il transito deve avvenire sul percorso indicato dall’autorizzazione e la sosta è consentita per il tempo del carico-scarico e massimo di 30’, 60’ 120’ come sopra descritto solo nelle immediate vicinanze del luogo di consegna con obbligo di esposizione dell’orario di arrivo. Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore occorrerà presentare presso gli sportelli appositamente preposti una richiesta di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.
I passaggi giornalieri devono essere comunicati sul portale web entro 10 giorni dall’effettivo transito.
L’autorizzazione TR ha validità fino al permanere dei requisiti richiesti per l’ottenimento con un costo di 5 euro al giorno per ogni veicolo con maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5
t. L’autorizzazione è gratuita per i veicoli ad emissione zero e scontata del 50% per motocicli e ciclomotori.
Autorizzazione tipo TRC
Consente ad attività commerciali ed artigianali, con sede nella sola ZTL di fascia gialla, di abilitare al transito ed alla sosta all’interno delle vie comprese in fascia gialla, qualsiasi veicolo con necessità di carico/scarico di beni, oggetto di vendita o riparazione da parte dell’attività commerciale o artigianale richiedente, che, per particolari caratteristiche di peso e/o dimensioni, non possono essere trasportati agli/dagli appositi stalli di carico e scarico all’uopo predisposti.
Il transito e la sosta, da effettuarsi esclusivamente nelle immediate vicinanze della attività commerciale o artigianale richiedente, sono consentiti dalle 00.00 alle 24.00 e per una durata massima di 30’.
Il passaggio deve essere comunicato sul portale web entro 10 giorni dall’effettivo transito e ha un costo di €5 al giorno per ogni veicolo, con maggiorazione di €50 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t. L’autorizzazione è gratuita per i veicoli ad emissione zero ed è scontata del 50% per motocicli e ciclomotori.
Il mancato o non corretto inserimento dei dati richiesti comporta la sanzione di cui all’art.7 del
C.d.S.
Autorizzazione tipo TRA
I soggetti di cui all’autorizzazione TR che necessitano di un numero ricorrente di passaggi nell’arco dell’anno alle condizioni di cui all’autorizzazione TR possono richiedere un’autorizzazione annuale, senza obbligo di comunicazione dei passaggi, al costo di 500 euro all’anno con validità di 12 mesi e scadenza fissata alla fine del mese di rilascio/rinnovo a prescindere dal giorno di emissione, per ogni veicolo con maggiorazione di euro 50,00 per veicoli di peso superiore alle 3,5 t.
Autorizzazione tipo TRX
Consente il transito e la sosta alle categorie di seguito elencate, nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni attinenti alla professione o all’attività istituzionale, per la durata massima di 30’, in entrambe le sottoclassi gialla e rossa:
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MEDICI DI FAMIGLIA: viene rilasciata in numero di una autorizzazione al veicolo al medico di Assistenza Primaria e ai i Pediatri convenzionati con l'A.U.S.L. che svolgano la loro attività
professionale all’interno delle ZTL nel Comune di Aosta. L’autorizzazione consente anche la sosta gratuita nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n.5/2000) per la durata massima di 60 minuti, con obbligo di indicazione dell’ora in cui ha avuto inizio.
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ALTRI MEDICI: viene rilasciata in numero di uno al veicolo, ad ogni medico (non rientrante nelle casistiche di cui al punto precedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: veterinari, medici legali, medici fiscali collaboratori dell’INPS, medici preposti al Servizio di Sorveglianza Sanitaria presso il Comune di Aosta, ecc…). Tale autorizzazione non è cumulabile con quella di cui al punto a).
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SOGGETTI che operano al recupero di animali selvatici o randagi ed attività connesse a quelle del canile/gattile ed alla raccolta degli scarti di macellazione;
-
ASSISTENZA SOCIALE: viene rilasciata in numero di una autorizzazione per ogni operatore, su presentazione di richiesta motivata, anche cumulativa, ad opera del responsabile del servizio, indicante gli orari di attività. L’autorizzazione consente anche la sosta gratuita nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 5/2000) per la durata massima di 60 minuti, con obbligo di indicazione dell’ora in cui ha avuto inizio la sosta del veicolo ad uso privato condotto da:
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personale appartenente alle Cooperative Sociali ed ONLUS operanti nel territorio comunale, che effettui assistenza domiciliare, infermieristica e/o consegna di pasti caldi al domicilio degli assistiti (SAD);
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personale del servizio di Assistenza Integrata Domiciliare (ADI) dell’AUSL, operante sul territorio comunale;
È fatto obbligo di rendere chiaramente visibile sui veicoli il planning giornaliero dell’AUSL o delle Cooperative Sociali con l’indicazione dell’orario di inizio della sosta.
-
-
VEICOLI PRIVATI AL SERVIZIO DI ENTI PUBBLICI: viene rilasciata per l’espletamento dei compiti istituzionali in numero di una autorizzazione al veicolo del dipendente di Uffici Pubblici (come, ad esempio non esaustivo, della Prefettura, della Protezione Civile, di Assessorati Regionali o di Enti Pubblici Territoriali) previa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente dell’Ente di appartenenza.
-
UFFICI GIUDIZIARI E CORPI DI POLIZIA: viene rilasciato per il transito e la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in numero di uno per ciascun Magistrato o suo ausiliario, ed esclusivamente per l’esercizio delle funzioni istituzionali. La richiesta per il rilascio di tale tipologia di autorizzazione deve essere cumulativa e va inoltrata ad opera dell’Ufficio Giudiziario o del Corpo di Polizia di appartenenza, comunicando i dati delle targhe dei veicoli utilizzati;
-
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA: viene rilasciato per il transito e la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in numero di massimo tre per ciascun Istituto titolato ed esclusivamente per l’esercizio delle funzioni proprie del servizio. La richiesta di tale tipologia di autorizzazione deve essere cumulativa comunicando i dati delle targhe dei veicoli utilizzati. Per eventuali autorizzazioni oltre le tre si faccia riferimento a quanto disposto dalle precedenti disposizioni
TR, comma 2 lettera c).
I veicoli, riconducibili alle categorie di cui sopra, possono essere in proprietà, in comodato d’uso, il leasing, noleggio a lungo termine o altre forme di possesso.
Durante la sosta è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile dall’esterno del veicolo, l’ora in cui la stessa ha avuto inizio.
L’autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito ed ha validità sino al permanere dei requisiti richiesti per il suo ottenimento e comunque la medesima sarà sottoposta a verifica annuale da parte degli uffici preposti.
Autorizzazione tipo H
Consente di abilitare al transito ed alla sosta su area pubblica, mediante caricamento dei dati sul portale web, gli ospiti delle strutture turistico-ricettive ed assimilabili come definite ai sensi della normativa regionale vigente e ubicate all’interno della ZTL per le operazioni di carico e scarico dei bagagli.
L’autorizzazione ha validità sia in fascia gialla che in fascia rossa dalle 00.00 alle 24.00. La sosta è consentita per il tempo del carico-scarico e massimo di 30’ con esposizione dell’orario di arrivo.
Entro 10 giorni dal transito la struttura ricettiva, titolare di autorizzazione, dovrà inserire nel portale i seguenti dati:
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targa d'immatricolazione del veicolo del cliente della struttura;
-
il giorno di arrivo e di partenza;
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codice “servizio alloggiati” rilasciato dalla Questura di Aosta.
Il mancato o non corretto inserimento dei dati di cui sopra comporta la sanzione di cui all’art. 7 del C.d.S.
Art. 8 Deroghe speciali per l’accesso alle ZTL
Possono circolare liberamente nelle ZTL senza prescrizioni:
-
velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita;
-
veicoli in uso a Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con sede nella Regione Autonoma Valle d’Aosta;
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scuolabus in servizio per le Istituzioni scolastiche con sede nel Comune di Aosta;
-
i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli di emergenza e di soccorso, quelli adibiti al servizio di Protezione Civile e i veicoli al servizio delle FF. AA.;
-
autobus adibiti al trasporto pubblico di linea urbana;
-
veicoli di cui all’art. 51 del Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea e di trasporto atipico;
-
veicoli di corpi consolari e diplomatici;
-
servizio di Onoranze Funebri;
-
veicoli con targhe di copertura;
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veicoli intestati ad operatori economici che svolgono per conto del Comune di Aosta e/o società pubbliche in totale suo controllo, i seguenti servizi: igiene urbana, verde pubblico, illuminazione pubblica, sgombero neve, acquedotto e rete fognaria, pubbliche affissioni e soccorso stradale;
-
veicoli muniti di logo in dotazione ad APS spa e INVA spa;
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veicoli al servizio di persone invalide di cui all’art. 188 del CdS fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12 c. 5 lett. d;
-
veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente fino a 9 posti in servizio fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 12 c. 5 lett. d.; all’interno della ZTL non è consentita la sosta di detti veicoli in attesa di chiamata e tale fattispecie è sanzionata ai sensi del C.d.S..
I soggetti di cui all’art. 188 del CdS, o loro delegati, dovranno accreditare le targhe sulla piattaforma di cui all’art. 5 delle presenti norme al fine di poter accedere liberamente alla ZTL.
Sarà cura dell’operatore di Polizia Locale, nella fase di validazione delle immagini, provvedere all’inserimento delle targhe nella lista dei veicoli autorizzati.
Art. 9 Tariffe
Le autorizzazioni A, C, D, TR, TRC e TRA hanno validità di 12 mesi e scadenza fissata alla fine del mese di rilascio/rinnovo a prescindere dal giorno di emissione. Ai fini del rinnovo, il corrispondente importo dovrà essere versato in via anticipata entro la fine del mese antecedente a quello di scadenza. In caso di omesso pagamento entro i suddetti termini, l’utente verrà considerato rinunciatario e l'autorizzazione decadrà automaticamente.
La tariffa giornaliera dovrà essere versata entro e non oltre il tempo utile per la comunicazione del transito. In alternativa, relativamente alle autorizzazioni TR e TRC, è possibile versare anticipatamente un fondo per un utilizzo a detrazione progressiva.
Per le sopravvenute modifiche alle condizioni che abbiano determinato il rilascio dell'autorizzazione occorrerà presentare una nuova istanza qualora sussistano, in ogni caso, i requisiti previsti per l'ottenimento dell’autorizzazione.
TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE |
TARIFFA a veicolo |
A |
€ 40,00 all’anno |
A residenti |
esente |
C |
€ 50,00 all’anno |
D |
€ 50,00 all’anno |
T |
€ 5,00 al giorno |
TR |
€ 5,00 al giorno |
TRC |
€ 5,00 al giorno |
TRA |
€ 500,00 all’anno |
TRX |
esente |
K |
€ 5,00 al giorno € 50,00 al mese € 500,00 all’anno |
H |
esente |
Maggiorazione di euro 50,00 per ogni veicolo di peso superiore alle 3,5 t.
Per autorizzare il passaggio dei veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t nelle vie e piazze in ZTL che abbiano una conformazione strutturale tale da poterlo consentire, non occorrerà l’emissione di ordinanze derogatorie ma, nell’ottica della semplificazione, sarà sufficiente l’inserimento della deroga nel corpo del documento autorizzatorio.
Le tariffe previste per le autorizzazioni sono ridotte del 50% qualora riferite a motocicli o a ciclomotori.
Sono esentati dal pagamento delle tariffe previste i possessori:
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di autorizzazione di tipo A, riferite a tutti i veicoli intestati, in comodato d’uso, in leasing o noleggio a lungo termine ad appartenenti a famiglie anagrafiche residenti in ZTL;
-
di autorizzazione di tipo A, riferite a tutti i veicoli, in comodato d’uso, in leasing o noleggio a lungo termine, riconducibili a persone giuridiche (società, studi professionali, associazioni, fondazioni, operatori economici in genere), a condizione che l’operatore economico abbia una sede in ZTL e aventi disponibilità di autorimessa o parcheggio privato;
-
di qualsiasi autorizzazione in caso di variazione del veicolo autorizzato (cambio targa) o del cambio di residenza all’interno della ZTL;
-
di autorizzazione in corso di validità che richiedano di apportare delle modifiche non sostanziali (sono da ricomprendersi anche le sostituzioni temporanee dei veicoli in riparazione, le cosiddette “auto sostitutive” o “vetture di cortesia”, a condizione che vengano documentate l’indisponibilità momentanea del veicolo autorizzato e l’affidamento provvisorio di un altro veicolo nella disponibilità del titolare dell’autorizzazione, appartenente in proprietà ad un soggetto diverso dal medesimo e legittimato alla dazione in comodato di auto sostitutive);
-
di autorizzazioni rilasciate per veicoli a trazione elettrica ad “emissione zero”;
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di autorizzazioni di tipo TRX;
Le tariffe annuali non sono frazionabili e non è prevista alcuna possibilità di rimborso della tariffa in caso di intervenute modificazioni concernenti le ZTL (ad esempio non esaustivo: variazione delle vie o piazze interessate, degli orari o dei varchi di accesso ecc.).
Art. 10 Apparecchiature di controllo.
I varchi di accesso alle ZTL potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature elettroniche di videocontrollo che, mediante il raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non autorizzati come sanzionabili. Le operazioni di videocontrollo elettronico possono essere sospese con atto motivato da parte del Dirigente dell’Area A6.
Art. 11 Norme per la circolazione dei veicoli autorizzati.
I veicoli autorizzati al transito all’interno delle ZTL sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale apposta in loco, ed in ogni caso:
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il transito non può essere effettuato qualora sia fine a sé stesso, inoperoso, oppure per compiere percorsi abbreviati tra le vie e le piazze;
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il varco di accesso, il varco di uscita e l’itinerario da percorrere devono corrispondere a quanto indicato nell’autorizzazione, nel rispetto della segnaletica presente in loco, compresa quella relativa al senso di marcia previsto;
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devono effettuare la fermata (laddove consentita ed intesa nell’accezione prevista dall’art. 157, comma 1, lettera “b” del Codice della Strada, con l’esclusione di mere generiche esigenze di brevissima durata non correlate al possesso dell’autorizzazione) e la sosta a motore spento;
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devono effettuare la sosta, durante l’orario di carico e scarico dei beni trasportati, esclusivamente per eseguire tali operazioni e non inoperosamente;
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devono effettuare la fermata (intesa come al precedente punto “c”) e la sosta senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli;
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sono tenuti ad esporre, nei casi previsti, in maniera chiaramente visibile dall’esterno del veicolo il disco orario indicante l’orario di inizio della sosta o la semplice indicazione dell’inizio di quest’ultima, il planning giornaliero e gli altri documenti necessari al controllo, da parte degli organi preposti;
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per i possessori di autorizzazione di tipo “TR, TRA TRC e TRX”, il transito è consentito per lo svolgimento delle operazioni tecniche e/o dei compiti del proprio Istituto e la sosta dovrà essere limitata al solo tempo necessario al loro espletamento;
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i velocipedi andranno condotti a mano quando siano d’intralcio o di pericolo per i pedoni o sia presente, nella ZTL, un’alta concentrazione del traffico pedonale.
Art. 12 Sanzioni
Fatta salva l’applicazione delle norme penali, nell’ambito delle ZTL e delle IP, si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti e di tutte le altre leggi vigenti qualora applicabili.
Le violazioni specifiche agli obblighi e ai divieti imposti con le presenti Norme di Gestione, non già presenti nell’articolato normativo del Codice della Strada vigente, saranno accertate, contestate e/o notificate ai sensi della legge 689/81 e, come disposto dall’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, comporteranno a carico dei trasgressori l’erogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo edittale di € 40,00 ad un massimo edittale di € 500,00. La competenza a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare i provvedimenti di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente della Polizia Locale.
Nel caso di cumulo giuridico di sanzioni, le stesse saranno da erogarsi secondo la seguente tabella progressiva di graduazione dell’importo, redatta in ossequio al principio generale del diritto contenuto all’art. 8 della legge 689/81.
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sanzione di € 90,00 per due violazioni;
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sanzione di € 100,00 per tre violazioni;
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sanzione di € 110,00 per quattro violazioni;
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sanzione di € 120,00 per cinque violazioni;
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sanzione di € 130,00 per sei violazioni;
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sanzione di € 140,00 per sette violazioni;
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sanzione di € 150,00 per otto violazioni;
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Tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per l’accertamento e la notificazione delle sanzioni saranno poste a carico del trasgressore e/o del responsabile solidale della violazione.
La richiesta di cumulo giuridico deve essere presentata ad istanza di parte entro 60 giorni dalla notifica del primo verbale. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente le seguenti condotte:
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la mancata esposizione in maniera chiaramente visibile dall’esterno del veicolo del planning giornaliero ove previsto;
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il transito effettuato difformemente all’itinerario, al varco di accesso e/o al varco di uscita autorizzati;
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l’utilizzo improprio dell’autorizzazione per finalità diverse da quelle per cui la stessa è stata rilasciata ad eccezione del transito fuori dalle fasce orarie consentite considerato come transito in assenza di autorizzazione sanzionabile ai sensi del C.d.S.;
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il transito fine a sé stesso o per effettuare percorsi abbreviati o più rapidi tra le vie e piazze anche nel caso di veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente senza clienti a bordo o a veicoli in uso a motulesi senza che questi sia presente a bordo;
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la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) di avvenuto transito per i titolari di autorizzazione di tipo TR;
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la sosta inoperosa;
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la mancata conduzione a mano di velocipedi in caso di intralcio o pericolo per i pedoni o nelle circostanze di alta concentrazione del traffico pedonale.
Rientrano nell'ambito di applicazione del CdS le seguenti casistiche:
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Mancata esposizione del disco orario;
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Sosta su itinerario non autorizzato;
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la fermata e la sosta del veicolo col motore acceso;
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il protrarsi della sosta oltre al tempo consentito;
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l’effettuazione della fermata per esigenze generiche di brevissima durata non correlate al possesso dell’autorizzazione;
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il transito al di fuori delle fasce orarie consentite;
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il mancato o non corretto inserimento dei dati richiesti per legittimare il transito in relazione alle autorizzazioni tipo TRC ed H;
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la sosta di taxi e NCC all’interno della ZTL in attesa di clienti.
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Art. 13 Norme transitorie
Con l’entrata in vigore delle presenti Norme di Gestione, le precedenti autorizzazioni, qualora in contrasto con le medesime, si intendono automaticamente decadute.